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> <channel><title>Commenti a: Gestisci le garanzie dei tuoi prodotti online</title> <atom:link href="http://www.geekissimo.com/2009/06/30/gestisci-le-garanzie-dei-tuoi-prodotti-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.geekissimo.com/2009/06/30/gestisci-le-garanzie-dei-tuoi-prodotti-online/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestisci-le-garanzie-dei-tuoi-prodotti-online</link> <description>Blog su Hi-tech, Internet, Download, Moblie, Voip e mondo Hacker.</description> <lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:43:09 +0000</lastBuildDate> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /> <item><title>Di: Weekly Digest for July 3rd &#124; Gabriele Falistocco</title><link>http://www.geekissimo.com/2009/06/30/gestisci-le-garanzie-dei-tuoi-prodotti-online/#comment-119560</link> <dc:creator>Weekly Digest for July 3rd &#124; Gabriele Falistocco</dc:creator> <pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:18:05 +0000</pubDate> <guid
isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=32214#comment-119560</guid> <description>[...] Gestisci le garanzie dei tuoi prodotti online &#8212; 12:05am via [...]</description> <content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gestisci le garanzie dei tuoi prodotti online &mdash; 12:05am via [...]</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: vic</title><link>http://www.geekissimo.com/2009/06/30/gestisci-le-garanzie-dei-tuoi-prodotti-online/#comment-119008</link> <dc:creator>vic</dc:creator> <pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:35:30 +0000</pubDate> <guid
isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=32214#comment-119008</guid> <description>&quot;Vi ricordiamo che la legge italiana stabilisce che l’onere di provare che un prodotto sia malfunzionante e rientri in garanzia è a carico del consumatore]&quot;[cit]
Dopo l&#039;ottavo mese (6 mesi + 2 di tempo per denunciare il danno), in assenza di una garanzia commerciale più estesa da parte del produttore o del rivenditore, l&#039;onere della prova è dovuto all&#039;acquirente. Lo stesso malfunzionamento, in assenza di palesi danni o manomissioni del prodotto, è una prova sufficiente.Passati i 6 mesi, il consumatore non è costretto a &quot;provare&quot; che il bene abbia un difetto di conformità nel senso che se gli si rompe un personal computer, ad esempio deve andare dal venditore con la perizia firmata da un tecnico che attesta che il danno non è imputabile ad un cattivo uso del bene da parte del conumtore stesso; ma come specifica chiaramente il Codice del Consumo, il bene durevole non conforme si rivela tale quando manifesta un malfunzionamento, ed il fatto che si presenti tale malfunzionamento indica la non conformità del bene stesso come bene durevole, e quindi il presentarsi al venditore con il bene malfunzionante, ed indicare tale malfunzionamento, costituisce l&#039;assolvimento dell&#039;onere della prova da parte del consumatore rispetto al venditore una volta passati i famosi 6 mesi.
A questo punto il venditore si vedrà costretto a promuovere l&#039;azione riparatoria nei termini e le condizioni previste dal Codice del Consumo, oppure diversamente devrà dimostrare a sua volta che il bene è stato danneggiato per incuria del consumatore.</description> <content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vi ricordiamo che la legge italiana stabilisce che l’onere di provare che un prodotto sia malfunzionante e rientri in garanzia è a carico del consumatore]&#8221;</p><p>[cit]<br
/> Dopo l&#8217;ottavo mese (6 mesi + 2 di tempo per denunciare il danno), in assenza di una garanzia commerciale più estesa da parte del produttore o del rivenditore, l&#8217;onere della prova è dovuto all&#8217;acquirente. Lo stesso malfunzionamento, in assenza di palesi danni o manomissioni del prodotto, è una prova sufficiente.</p><p>Passati i 6 mesi, il consumatore non è costretto a &#8220;provare&#8221; che il bene abbia un difetto di conformità nel senso che se gli si rompe un personal computer, ad esempio deve andare dal venditore con la perizia firmata da un tecnico che attesta che il danno non è imputabile ad un cattivo uso del bene da parte del conumtore stesso; ma come specifica chiaramente il Codice del Consumo, il bene durevole non conforme si rivela tale quando manifesta un malfunzionamento, ed il fatto che si presenti tale malfunzionamento indica la non conformità del bene stesso come bene durevole, e quindi il presentarsi al venditore con il bene malfunzionante, ed indicare tale malfunzionamento, costituisce l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere della prova da parte del consumatore rispetto al venditore una volta passati i famosi 6 mesi.<br
/> A questo punto il venditore si vedrà costretto a promuovere l&#8217;azione riparatoria nei termini e le condizioni previste dal Codice del Consumo, oppure diversamente devrà dimostrare a sua volta che il bene è stato danneggiato per incuria del consumatore.</p> ]]></content:encoded> </item> </channel> </rss>
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